L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: Con la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; Con l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Con l’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; Con la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; Per gli iscritti ad Associazioni riconosciute per la Cremazione i familiari dovranno recarsi nelle sedi delle suddette per il ritiro delle volontà testamentarie. Per i non iscritti occorre che gli eredi legittimi dichiarino con atto pubblico riconosciuto la volontà in vita del defunto di essere cremato. L’autorizzazione alla cremazione è concessa dall’Ufficio di Polizia Mortuaria e in caso particolari anche dall’autorità giudiziaria.
 
 TRASFERIMENTO DELLE CENERI
Il trasferimento dell’urna contenenti le ceneri in altro cimitero può essere eseguito direttamente dal nostro servizio oppure dagli stessi parenti previa autorizzazione della Polizia Mortuaria.  
 
DISPERSIONE CENERI IN MARE O AMBIENTE
Oltre alla tradizionale collocazione delle ceneri dei defunti cremati nei loculi dei cimiteri, la legge n. 130 del 30/03/2001, la Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004, quella del 12/11/2013 n.66 e le conseguenti delibere comunali consentono anche l’inumazione, l’affidamento alla famiglia, la dispersione in ambiente o in mare. Per l’affidamento o la dispersione delle Ceneri la famiglia dovrà chiedere l’autorizzazione alla Polizia Mortuaria. La volontà del defunto per la dispersione in ambiente delle proprie ceneri, dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata in vita. La dispersione in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa (Per la dispersione in mare è POSSIBILE l’uso di urne biodegradabili. Esiste inoltre la possibilità per le famiglie dei defunti di usufruire di un servizio a pagamento, per la dispersione delle ceneri in mare).
 
E’ possibile usufruire di un servizio a pagamento per la dispersione delle ceneri in mare tramite l’utilizzo della barca.
 
Il nostro personale sarà presente per tutta la durata della Cerimonia e alla fine sarà rilasciato un attestato che indica dove sono state esattamente disperse le ceneri.